Disoccupazione, Naspi: indennità mensile di disoccupazione
DOCUMENTAZIONE RICHISTA
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Richiedere la Naspi
Richiedere la disoccupazione
La Naspi spetta a chi aveva un rapporto di lavoro subordinato, tranne lavoratori agricoli e lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, e ha perso involontariamente l’occupazione, compresi:
– gli apprendisti;
– i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
– il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
– i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Per richiederla occorre avere i seguenti requisiti:
– stato di disoccupazione involontario;
– almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
– almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Quanto dura
La Naspi è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni lavorativi con un tetto massimo di 24 mesi.
A quanto ammonta
La misura della prestazione è pari al:
– 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, se questa non supera i 1.208,15 euro (per il 2018);
– se la retribuzione è superiore a 1.208,15 euro, la Naspi viene incrementata del 25% della differenza tra la propria retribuzione e i 1.208,15 euro.
L’indennità non può superare i 1.314,30 euro (per il 2018).
Puoi richiedere la disoccupazione NASPI da casa con la nostra assistenza
NASPI è disponibile con il nostro servizio CAF online
NASPI online
Chi può usufruire della disoccupazione:
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Non possono accedere alla prestazione:
dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
Chi intende avviare un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione della NASpI.
DECORRENZA E DURATA
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo al licenziamento ma entro i termini di legge;
- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione (articolo 9, decreto legislativo n. 22/2015).
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.
Se la durata della NASpI è inferiore a sei mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012. La durata della NASpI, così calcolata, non può in ogni caso superare i sei mesi (articolo 43, comma 4, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
Se la durata della NASpI è inferiore a quattro mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e ASpI e Mini-ASpI 2012. La durata della NASpI così calcolata, se supera di dodici settimane quella calcolata senza l’inclusione di detti periodi, è prolungata fino ad un massimo di quattro mesi (articolo 43, comma 4 bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 come innovato dal d. lgs. n. 145 del 2016).
I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa, calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (le stesse prese in considerazione per stabilire l’importo dell’indennità).
I contributi figurativi sono utili per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici, tranne quando la normativa richiede il computo della sola contribuzione effettivamente versata.
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