Detrazioni Fiscali per Canoni di Locazione: Guida Completa
In quali casi si ha diritto alla detrazione per i canoni di locazione?
Detrazioni Fiscali per Canoni di Locazione: Guida Completa
I requisiti che consentono di beneficiare della detrazione sono:
- Esistenza di un contratto di locazione intestato a chi richiede la detrazione.
- Utilizzo dell’abitazione in affitto come abitazione principale.
Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo del contribuente che ne chiede il rimborso e secondo il tipo di contratto stipulato, vediamo come.
Di seguito i casi in cui si può usufruire delle detrazioni:
Detrazione per gli Inquilini di Alloggi adibiti ad Abitazione Principale con Contratto “Libero”
Questa condizione è valida per i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431); Il “contratto libero” si caratterizza dalla formula di durata prevista secondo la formula “quattro più quattro” (quattro anni più la possibilità di rinnovo per altri quattro anni alle medesime condizioni, salvo disdetta per motivi tassativamente indicati dalla legge).
Reddito Complessivo | Detrazione |
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Fino a €15.493,71 | €300,00 |
Da €15.493,71 a €30.987,41 | €150,00 |
Oltre €30.987,41 | Nessuna detrazione |
Detrazione per gli Inquilini di Alloggi adibiti ad Abitazione Principale Locati con Contratti in Regime Convenzionale
Questa condizione è valida per i contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali – art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998). Il contratto di locazione in regime convenzionale o a canone concordato rientra nella formula di durata 3+2.
Reddito Complessivo | Detrazione |
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Fino a €15.493,71 | €495,80 |
Da €15.493,71 a €30.987,41 | €247,90 |
Oltre €30.987,41 | Nessuna detrazione |
Detrazione per Canoni di Locazione Spettante ai Giovani per l’Abitazione Principale
Questa condizione è valida per i giovani contribuenti di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, con reddito complessivo lordo non superiore a €15.493,71. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita anche per il 2023 e il 2024.
Reddito Complessivo | Detrazione |
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Fino a €15.493,71 | 20% sull’affitto (minimo €991,60 – massimo €2.000) |
Oltre €15.493,71 | Detrazioni secondo le tabelle sopra |
Detrazione per Trasferimento Residenza, Lavoratori Dipendenti che Trasferiscono la Residenza per Motivi di Lavoro
Questa condizione è quando i lavoratori dipendenti hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2015, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2015, 2016 e 2017. La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Reddito Complessivo | Detrazione |
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Fino a €15.493,71 | €900,00 |
Da €15.493,71 a €30.987,41 | €450,00 |
Oltre €30.987,41 | Nessuna detrazione |
Detrazione per gli Inquilini di Alloggi Sociali Adibiti ad Abitazione Principale
Non è più possibile usufruire della detrazione per i conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale su 730/2018.
Detrazione Canoni di Locazione Alloggi Sociali / Case Popolari
Questa condizione è valida per i contratti di locazione di alloggi.
Non è più possibile usufruire della detrazione per i conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale su 730/2018
Detrazione canoni di locazione alloggi sociali / case popolari
Questa condizione è valida per i contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9, adibiti ad abitazione principale.
Tale condizione dovrà essere certificata dall’ente proprietario dell’abitazione.
Maggior informazioni nell’articolo, “Detrazione locazione di alloggi sociali…“
In questo caso le detrazioni per l’affitto dell’abitazione principale, vengono riconosciute in relazione all’ammontare del reddito complessivo del contribuente:
– 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
– 450 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
– Non si godrà della detrazione se il reddito complessivo supera 30.987,41 euro
In presenza di più intestatari del contratto di locazione, si godrà della detrazione nella percentuale corrispondente indicata nel contratto.potrebbe interessarti l’articolo “Detrazione locazione di alloggi sociali… “