Disastro su detrazioni risparmio energetico ! “Enea” sconosciuta anche da installatori e aziende del settore
Detrazioni per risparmio energetico 65%
Parecchie le documentazione presentate nel 2016 ERRATE !
I contribuenti si sono presentati con le fatture dei lavori eseguiti e relativi bonifici con causale “risparmio energetico”, pensando di poter usufruire della detrazione al 65%, ma non è affatto così …
La cosa più imbarazzante è la mancanza di informazioni delle aziende che si occupano di questi interventi, le quali dovrebbero essere in grado di produrre la documentazione necessaria o comunque di informare il cliente in modo corretto al fine di far ottenere la detrazione.
Mai sentito parlare della comunicazione all’ ENEA ?
Abbiamo riscontrato che molti “esperti” installatori o aziende che si occupano di interventi di riqualificazione energetica sanno parlare molto bene della detrazione al 65% in fase di vendita dei loro servizi o prodotti, ma poi a lavori ultimati, non sono in grado di produrre la documentazione necessaria al fine di far ottenere il rimborso al contribuente.
PER QUALSIASI INFORMAZIONI SIAMO SEMPRE PRONTI A FORNIRVI LA NOSTRA CONSULENZA E ASSISTENZA.
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Documenti da conservare:
Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati.
In particolare, va conservato:
il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato ( collaudo di fine lavori )
la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea ( la comunicazione ENEA va fatta entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Per data di fine lavori si intende qeulla del collaudo eseguita dal tecnico abilitato)
le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
ricevuta del bonifico dove si evince partita IVA, nome dell’impresa e causale per lavori di riqualificazione energetica.
Esempio: “Detrazione 65%, ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno, beneficiario ragione sociale e P.Iva.”
Quali spese rientrano possono rientrare nel risparmio energetico ?
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi )
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Visita anche Risparmio Energetico la detrazione del 65% su condomini la detrazione fino al 75%
Per maggiori dettagli e informazioni in merito, consulta di seguito la guida ufficiale su “LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO”
Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico
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