LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (16G00082) (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/2016

Legge Cirinnà


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La presente legge istituisce l'unione civile tra  persone  dello
stesso sesso  quale  specifica  formazione  sociale  ai  sensi  degli
articoli 2  e  3  della  Costituzione  e  reca  la  disciplina  delle
convivenze di fatto. 
  2.  Due  persone  maggiorenni  dello  stesso  sesso   costituiscono
un'unione civile mediante dichiarazione di  fronte  all'ufficiale  di
stato civile ed alla presenza di due testimoni. 
  3. L'ufficiale di stato civile provvede  alla  registrazione  degli
atti di unione civile tra persone dello  stesso  sesso  nell'archivio
dello stato civile. 
  4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso: 
  a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo  matrimoniale
o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; 
  b) l'interdizione di una delle parti per infermita'  di  mente;  se
l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico  ministero
puo' chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile;  in
tal caso il procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza  che
ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato; 
  c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87,
primo comma, del codice civile; non possono altresi' contrarre unione
civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la  zia  e
la nipote; si applicano le disposizioni di cui al  medesimo  articolo
87; 
  d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o
tentato nei confronti di chi sia coniugato  o  unito  civilmente  con
l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero
sentenza di condanna di primo  o  secondo  grado  ovvero  una  misura
cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso e' sospesa  sino  a  quando  non  e'  pronunziata  sentenza  di
proscioglimento. 
  5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al  comma  4
comporta la nullita' dell'unione  civile  tra  persone  dello  stesso
sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si  applicano
gli articoli 65 e 68, nonche' le disposizioni di  cui  agli  articoli
119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile. 
  6. L'unione civile costituita in  violazione  di  una  delle  cause
impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione  dell'articolo  68
del codice civile, puo' essere  impugnata  da  ciascuna  delle  parti
dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero
e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e
attuale. L'unione civile costituita da una  parte  durante  l'assenza
dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura l'assenza. 
  7. L'unione  civile  puo'  essere  impugnata  dalla  parte  il  cui
consenso e' stato estorto con violenza o  determinato  da  timore  di
eccezionale gravita' determinato da cause esterne alla parte  stessa.
Puo' essere altresi' impugnata dalla parte il cui consenso  e'  stato
dato per effetto di errore sull'identita' della persona o  di  errore
essenziale su qualita' personali dell'altra parte. L'azione non  puo'
essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo  che  e'
cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero
sia stato scoperto l'errore. L'errore  sulle  qualita'  personali  e'
essenziale qualora, tenute presenti le condizioni  dell'altra  parte,
si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso  se  le
avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi: 
  a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da  impedire
lo svolgimento della vita comune; 
  b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri  2),
3) e 4), del codice civile. 
  8. La parte puo' in  qualunque  tempo  impugnare  il  matrimonio  o
l'unione civile dell'altra parte. Se  si  oppone  la  nullita'  della
prima unione  civile,  tale  questione  deve  essere  preventivamente
giudicata. 
  9. L'unione civile tra persone dello stesso  sesso  e'  certificata
dal relativo documento attestante la  costituzione  dell'unione,  che
deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del  loro
regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati  anagrafici
e alla residenza dei testimoni. 
  10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile  le  parti
possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro
cognomi. La parte puo' anteporre o  posporre  al  cognome  comune  il
proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di
stato civile. 
  11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso le parti acquistano gli stessi diritti e  assumono  i  medesimi
doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco  all'assistenza
morale e materiale  e  alla  coabitazione.  Entrambe  le  parti  sono
tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze  e  alla  propria
capacita' di lavoro  professionale  e  casalingo,  a  contribuire  ai
bisogni comuni. 
  12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e
fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il  potere
di attuare l'indirizzo concordato. 
  13. Il regime patrimoniale dell'unione  civile  tra  persone  dello
stesso sesso, in mancanza di  diversa  convenzione  patrimoniale,  e'
costituito dalla comunione dei beni. In materia di  forma,  modifica,
simulazione e capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali
si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice  civile.  Le
parti non possono derogare ne' ai  diritti  ne'  ai  doveri  previsti
dalla  legge  per  effetto  dell'unione  civile.  Si   applicano   le
disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI  del
titolo VI del libro primo del codice civile. 
  14. Quando la condotta della parte dell'unione civile e'  causa  di
grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta'
dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo' adottare  con
decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter  del
codice civile. 
  15.  Nella  scelta  dell'amministratore  di  sostegno  il   giudice
tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono
essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la  quale  puo'
presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa. 
  16. La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando
il male minacciato riguarda la persona  o  i  beni  dell'altra  parte
dell'unione civile costituita dal contraente o da  un  discendente  o
ascendente di lui. 
  17. In caso di  morte  del  prestatore  di  lavoro,  le  indennita'
indicate  dagli  articoli  2118  e  2120  del  codice  civile  devono
corrispondersi anche alla parte dell'unione civile. 
  18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile. 
  19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso  si  applicano
le disposizioni di cui al titolo XIII  del  libro  primo  del  codice
civile, nonche' gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo
comma, numero 4), e 2659 del codice civile. 
  20. Al solo fine di  assicurare  l'effettivita'  della  tutela  dei
diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall'unione
civile tra  persone  dello  stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si
riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole
«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle
leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonche'
negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano
anche ad ognuna delle parti  dell'unione  civile  tra  persone  dello
stesso sesso. La disposizione di cui al  periodo  precedente  non  si
applica alle norme del codice  civile  non  richiamate  espressamente
nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla  legge  4
maggio 1983, n. 184. Resta fermo  quanto  previsto  e  consentito  in
materia di adozione dalle norme vigenti. 
  21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si
applicano le disposizioni previste dal capo III  e  dal  capo  X  del
titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo  IV
del libro secondo del codice civile. 
  22. La morte o la dichiarazione di  morte  presunta  di  una  delle
parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento. 
  23.  L'unione  civile  si  scioglie  altresi'  nei  casi   previsti
dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a),  c),  d)  ed  e),
della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 
  24. L'unione civile si scioglie, inoltre,  quando  le  parti  hanno
manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento  dinanzi
all'ufficiale  dello  stato  civile.  In  tale  caso  la  domanda  di
scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi  tre  mesi  dalla
data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione. 
  25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4,  5,  primo
comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9,  9-bis,  10,  12-bis,
12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge  1°  dicembre
1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al Titolo II  del  libro
quarto del codice di procedura civile ed agli articoli  6  e  12  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   132,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. 
  26.  La  sentenza  di  rettificazione  di  attribuzione  di   sesso
determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso. 
  27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi  abbiano
manifestato la volonta' di non sciogliere  il  matrimonio  o  di  non
cessarne gli  effetti  civili,  consegue  l'automatica  instaurazione
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. 
  28. Fatte salve le disposizioni di  cui  alla  presente  legge,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  in
materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel  rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a)  adeguamento  alle  previsioni  della   presente   legge   delle
disposizioni  dell'ordinamento  dello  stato  civile  in  materia  di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; 
  b)  modifica  e  riordino  delle  norme  in  materia   di   diritto
internazionale privato, prevedendo  l'applicazione  della  disciplina
dell'unione civile tra persone  dello  stesso  sesso  regolata  dalle
leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso  che
abbiano  contratto  all'estero  matrimonio,  unione  civile  o  altro
istituto analogo; 
  c)  modificazioni  ed  integrazioni  normative  per  il  necessario
coordinamento con la  presente  legge  delle  disposizioni  contenute
nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e  nei
decreti. 
  29. I decreti legislativi di cui  al  comma  28  sono  adottati  su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro
dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al  comma  28,  a
seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e'  trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'  su  di
esso siano espressi, entro  sessanta  giorni  dalla  trasmissione,  i
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso
tale termine il decreto  puo'  essere  comunque  adottato,  anche  in
mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei  pareri
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  del
termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine e'  prorogato  di
tre mesi. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.   I   pareri
definitivi delle Commissioni competenti  per  materia  sono  espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 
  31. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  di  ciascun
decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il  Governo  puo'
adottare disposizioni integrative e correttive del decreto  medesimo,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato  comma
28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30. 
  32. All'articolo 86 del codice  civile,  dopo  le  parole:  «da  un
matrimonio» sono inserite le seguenti: «o  da  un'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso». 
  33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole:  «impugnare
il matrimonio» sono inserite le  seguenti:  «o  l'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso». 
  34. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'interno, da emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite
le disposizioni transitorie necessarie per  la  tenuta  dei  registri
nell'archivio dello stato civile nelle more  dell'entrata  in  vigore
dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a). 
  35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano  efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  36. Ai fini delle disposizioni di cui  ai  commi  da  37  a  67  si
intendono per «conviventi di fatto»  due  persone  maggiorenni  unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di  reciproca  assistenza
morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita'
o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 
  37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui  al  comma
36, per l'accertamento della stabile  convivenza  si  fa  riferimento
alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
  38. I conviventi di fatto hanno gli  stessi  diritti  spettanti  al
coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario. 
  39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto  hanno
diritto reciproco di visita, di assistenza nonche'  di  accesso  alle
informazioni personali, secondo le  regole  di  organizzazione  delle
strutture  ospedaliere  o  di   assistenza   pubbliche,   private   o
convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. 
  40. Ciascun convivente di fatto puo' designare  l'altro  quale  suo
rappresentante con poteri pieni o limitati: 
  a) in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere  e  di
volere, per le decisioni in materia di salute; 
  b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le
modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. 
  41. La designazione di cui al  comma  40  e'  effettuata  in  forma
scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita'  di  redigerla,
alla presenza di un testimone. 
  42. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  337-sexies  del  codice
civile, in caso di  morte  del  proprietario  della  casa  di  comune
residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di  continuare
ad abitare nella stessa per due anni  o  per  un  periodo  pari  alla
convivenza se superiore a due anni e  comunque  non  oltre  i  cinque
anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o  figli  disabili  del
convivente superstite,  il  medesimo  ha  diritto  di  continuare  ad
abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a
tre anni. 
  43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel  caso  in  cui  il
convivente superstite cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  di
comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova
convivenza di fatto. 
  44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto
di locazione della casa di comune residenza, il convivente  di  fatto
ha facolta' di succedergli nel contratto. 
  45.  Nel  caso  in  cui  l'appartenenza  ad  un  nucleo   familiare
costituisca titolo  o  causa  di  preferenza  nelle  graduatorie  per
l'assegnazione di alloggi di edilizia  popolare,  di  tale  titolo  o
causa di preferenza  possono  godere,  a  parita'  di  condizioni,  i
conviventi di fatto. 
  46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo  del
codice civile, dopo l'articolo 230-bis e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al  convivente  di  fatto
che presti stabilmente  la  propria  opera  all'interno  dell'impresa
dell'altro  convivente   spetta   una   partecipazione   agli   utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con  essi  nonche'  agli
incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento,  commisurata
al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora
tra  i  conviventi  esista  un  rapporto  di  societa'  o  di  lavoro
subordinato». 
  47. All'articolo  712,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura
civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le  seguenti:  «o
del convivente di fatto». 
  48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore  o
amministratore di sostegno,  qualora  l'altra  parte  sia  dichiarata
interdetta  o  inabilitata  ai  sensi  delle  norme  vigenti   ovvero
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile. 
  49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da  fatto
illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile  alla
parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati  per  il
risarcimento del danno al coniuge superstite. 
  50.  I  conviventi  di  fatto  possono  disciplinare   i   rapporti
patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la  sottoscrizione
di un contratto di convivenza. 
  51. Il contratto di cui al comma 50, le  sue  modifiche  e  la  sua
risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena  di  nullita',  con
atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione  autenticata  da
un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme
imperative e all'ordine pubblico. 
  52. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il professionista  che  ha
ricevuto l'atto  in  forma  pubblica  o  che  ne  ha  autenticato  la
sottoscrizione  ai  sensi  del  comma  51  deve  provvedere  entro  i
successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune  di  residenza
dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli  articoli
5 e 7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
  53.  Il  contratto  di  cui  al   comma   50   reca   l'indicazione
dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le
comunicazioni inerenti  al  contratto  medesimo.  Il  contratto  puo'
contenere: 
  a) l'indicazione della residenza; 
  b) le modalita' di contribuzione  alle  necessita'  della  vita  in
comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e  alla  capacita'  di
lavoro professionale o casalingo; 
  c) il regime patrimoniale della comunione dei  beni,  di  cui  alla
sezione III del capo VI del titolo VI  del  libro  primo  del  codice
civile. 
  54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza  puo'
essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con
le modalita' di cui al comma 51. 
  55.   Il   trattamento   dei   dati   personali   contenuti   nelle
certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa
prevista dal codice in materia di protezione dei dati  personali,  di
cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  garantendo  il
rispetto  della  dignita'  degli   appartenenti   al   contratto   di
convivenza.  I  dati   personali   contenuti   nelle   certificazioni
anagrafiche non possono  costituire  elemento  di  discriminazione  a
carico delle parti del contratto di convivenza. 
  56. Il contratto di convivenza non puo' essere sottoposto a termine
o condizione.  Nel  caso  in  cui  le  parti  inseriscano  termini  o
condizioni, questi si hanno per non apposti. 
  57. II contratto di convivenza e' affetto  da  nullita'  insanabile
che puo' essere fatta  valere  da  chiunque  vi  abbia  interesse  se
concluso: 
  a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di
un altro contratto di convivenza; 
  b) in violazione del comma 36; 
  c) da persona minore di eta'; 
  d) da persona interdetta giudizialmente; 
  e) in caso di condanna per il delitto di cui  all'articolo  88  del
codice civile. 
  58. Gli effetti del contratto  di  convivenza  restano  sospesi  in
pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o  nel  caso  di
rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per  il  delitto  di
cui all'articolo  88  del  codice  civile,  fino  a  quando  non  sia
pronunciata sentenza di proscioglimento. 
  59. Il contratto di convivenza si risolve per: 
  a) accordo delle parti; 
  b) recesso unilaterale; 
  c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un  convivente
ed altra persona; 
  d) morte di uno dei contraenti. 
  60. La risoluzione del contratto di convivenza  per  accordo  delle
parti o per recesso unilaterale deve essere redatta  nelle  forme  di
cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a  norma
del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione  dei
beni, la sua risoluzione determina lo  scioglimento  della  comunione
medesima e si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di
cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del  libro  primo  del
codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio  per
gli atti di  trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari  comunque
discendenti dal contratto di convivenza. 
  61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto  di  convivenza
il professionista che riceve o che autentica l'atto e' tenuto,  oltre
che agli  adempimenti  di  cui  al  comma  52,  a  notificarne  copia
all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso
in cui la casa  familiare  sia  nella  disponibilita'  esclusiva  del
recedente, la dichiarazione di recesso,  a  pena  di  nullita',  deve
contenere il termine, non inferiore a  novanta  giorni,  concesso  al
convivente per lasciare l'abitazione. 
  62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che
ha contratto matrimonio o unione  civile  deve  notificare  all'altro
contraente, nonche' al professionista che ha ricevuto  o  autenticato
il contratto di convivenza, l'estratto  di  matrimonio  o  di  unione
civile. 
  63. Nel caso di cui alla lettera d) del  comma  59,  il  contraente
superstite o gli eredi del contraente deceduto devono  notificare  al
professionista  che  ha  ricevuto  o  autenticato  il  contratto   di
convivenza  l'estratto  dell'atto  di  morte  affinche'  provveda  ad
annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione
del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza. 
  64. Dopo l'articolo 30 della legge  31  maggio  1995,  n.  218,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 30-bis (Contratti  di  convivenza).  -  1.  Ai  contratti  di
convivenza si applica la legge nazionale comune  dei  contraenti.  Ai
contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del  luogo  in
cui la convivenza e' prevalentemente localizzata. 
  2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee  ed  internazionali
che regolano il caso di cittadinanza plurima». 
  65. In caso di cessazione della convivenza  di  fatto,  il  giudice
stabilisce  il  diritto  del  convivente   di   ricevere   dall'altro
convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia
in grado di provvedere al proprio mantenimento.  In  tali  casi,  gli
alimenti sono assegnati per  un  periodo  proporzionale  alla  durata
della convivenza e nella misura determinata  ai  sensi  dell'articolo
438, secondo comma, del codice civile. Ai fini  della  determinazione
dell'ordine degli obbligati ai sensi  dell'articolo  433  del  codice
civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente  comma
e' adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle. 
  66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1  a  35  del
presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni  di  euro
per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni
di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno  2019,  in
11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni
di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in
22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: 
  a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3  milioni  di
euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a  5
milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021,
a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione  del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2017,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017
e 2018, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base dei dati comunicati dall'INPS, provvede  al  monitoraggio  degli
oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da  11
a 20  del  presente  articolo  e  riferisce  in  merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 66, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con  proprio
decreto, alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la
natura di spese rimodulabili, ai sensi  dell'articolo  21,  comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nell'ambito  dello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
  68. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67. 
  69. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 20 maggio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
			          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
          Comma 1: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  2  e  3  della
          Costituzione: 
              «Art. 2. -  La  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i
          diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo  sia  nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale.». 
              «Art. 3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di sesso, di razza, di lingua, di  religione;  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali. 
              E' compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e la uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.». 
          Comma 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 87 del Codice civile: 
              «Art.  87  (Parentela,  affinita',  adozione).  -   Non
          possono contrarre matrimonio fra loro: 
              1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; 
              2) i fratelli e  le  sorelle  germani,  consanguinei  o
          uterini; 
              3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 
              4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche
          nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato
          nullo o sciolto o per il  quale  e'  stata  pronunziata  la
          cessazione degli effetti civili; 
              5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 
              6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 
              7) i figli adottivi della stessa persona; 
              8) l'adottato e i figli dell'adottante; 
              9) l'adottato e il coniuge dell'adottante,  l'adottante
          e il coniuge dell'adottato. 
              Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto
          emesso  in  camera  di  consiglio,  sentito   il   pubblico
          ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati
          dai numeri 3 e 5,  anche  se  si  tratti  di  affiliazione.
          L'autorizzazione  puo'  essere  accordata  anche  nel  caso
          indicato dal numero 4,  quando  l'affinita'  deriva  da  un
          matrimonio dichiarato nullo. 
              Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico
          ministero. 
              Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e
          sesto dell'art. 84.». 
          Comma 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 65, 68, 119,  120,
          123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del Codice civile: 
              «Art. 65 (Nuovo matrimonio  del  coniuge).  -  Divenuta
          eseguibile la sentenza che dichiara la morte  presunta,  il
          coniuge puo' contrarre nuovo matrimonio.». 
              «Art.  68  (Nullita'  del  nuovo  matrimonio).   -   Il
          matrimonio contratto a norma dell'art. 65 e' nullo, qualora
          la persona della quale  fu  dichiarata  la  morte  presunta
          ritorni o ne sia accertata l'esistenza. 
              Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato
          nullo. 
              La nullita' non puo' essere pronunziata nel caso in cui
          e' accertata la  morte,  anche  se  avvenuta  in  una  data
          posteriore a quella del matrimonio.». 
              «Art. 119 (Interdizione). - Il  matrimonio  di  chi  e'
          stato  interdetto  per  infermita'  di  mente  puo'  essere
          impugnato dal tutore, dal pubblico  ministero  e  da  tutti
          coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo  del
          matrimonio, vi era gia' sentenza di interdizione passata in
          giudicato, ovvero se l'interdizione  e'  stata  pronunziata
          posteriormente  ma  l'infermita'  esisteva  al  tempo   del
          matrimonio.   Puo'   essere   impugnato,   dopo    revocata
          l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. 
              L'azione non puo' essere  proposta  se,  dopo  revocata
          l'interdizione, vi e' stata coabitazione per un anno.». 
              «Art. 120 (Incapacita' di intendere o di volere). -  Il
          matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi che,
          quantunque non interdetto, provi di essere  stato  incapace
          di intendere  o  di  volere,  per  qualunque  causa,  anche
          transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. 
              L'azione non  puo'  essere  proposta  se  vi  e'  stata
          coabitazione per un anno dopo che il  coniuge  incapace  ha
          recuperato la pienezza delle facolta' mentali.». 
              «Art. 123 (Simulazione). - Il  matrimonio  puo'  essere
          impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi  abbiano
          convenuto  di  non  adempiere  agli  obblighi  e   di   non
          esercitare i diritti da esso discendenti. 
              L'azione non puo' essere proposta decorso un anno dalla
          celebrazione del  matrimonio  ovvero  nel  caso  in  cui  i
          contraenti abbiano convissuto come coniugi  successivamente
          alla celebrazione medesima.». 
              «Art. 125 (Azione del pubblico ministero).  -  L'azione
          di nullita' non puo' essere promossa dal pubblico ministero
          dopo la morte di uno dei coniugi.». 
              «Art. 126 (Separazione  dei  coniugi  in  pendenza  del
          giudizio). - Quando e' proposta  domanda  di  nullita'  del
          matrimonio, il  tribunale  puo',  su  istanza  di  uno  dei
          coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il
          giudizio; puo' ordinarla  anche  d'ufficio,  se  ambedue  i
          coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.». 
              «Art. 127 (Intrasmissibilita' dell'azione). -  L'azione
          per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi  se
          non  quando  il  giudizio  e'  gia'  pendente  alla   morte
          dell'attore.». 
              «Art. 128 (Matrimonio putativo). - Se il matrimonio  e'
          dichiarato nullo, gli  effetti  del  matrimonio  valido  si
          producono, in favore dei coniugi, fino  alla  sentenza  che
          pronunzia la nullita', quando i  coniugi  stessi  lo  hanno
          contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso  e'
          stato estorto con  violenza  o  determinato  da  timore  di
          eccezionale gravita' derivante da cause esterne agli sposi. 
              Il matrimonio  dichiarato  nullo  ha  gli  effetti  del
          matrimonio valido rispetto ai figli. 
              Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano
          per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono  soltanto  in
          favore di lui e dei figli. 
              Il matrimonio dichiarato nullo, contratto  in  malafede
          da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido
          rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo
          che la nullita' dipenda da incesto. 
              Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai  figli
          si applica l'art. 251.». 
              «Art. 129 (Diritti dei coniugi in buona fede). - Quando
          le  condizioni  del  matrimonio  putativo   si   verificano
          rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo'  disporre  a
          carico di uno di essi e per un periodo non superiore a  tre
          anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro,
          in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro,  ove
          questi non abbia adeguati redditi propri e non sia  passato
          a nuove nozze. 
              Per i provvedimenti che il giudice adotta  riguardo  ai
          figli, si applica l'art. 155.». 
              «Art. 129-bis (Responsabilita' del coniuge in mala fede
          e del terzo). - Il  coniuge  al  quale  sia  imputabile  la
          nullita'  del  matrimonio,  e'   tenuto   a   corrispondere
          all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio  sia
          annullato, una congrua indennita',  anche  in  mancanza  di
          prova  del  danno  sofferto.  L'indennita'  deve   comunque
          comprendere una somma corrispondente  al  mantenimento  per
          tre anni. E' tenuto altresi' a  prestare  gli  alimenti  al
          coniuge in buona  fede,  sempre  che  non  vi  siano  altri
          obbligati. 
              Il terzo  al  quale  sia  imputabile  la  nullita'  del
          matrimonio e' tenuto a corrispondere al  coniuge  in  buona
          fede, se il matrimonio e' annullato, l'indennita'  prevista
          nel comma precedente. 
              In ogni caso il terzo che abbia concorso  con  uno  dei
          coniugi nel  determinare  la  nullita'  del  matrimonio  e'
          solidalmente responsabile con lo stesso  per  il  pagamento
          dell'indennita'.». 
          Comma 7: 
              Si riporta il testo dell'art. 122, comma 3, numeri  2),
          3) e 4), del Codice civile: 
              «Art. 122  (Violenza  ed  errore).  -  Commi  1.  e  2.
          (Omissis). 
              L'errore  sulle  qualita'   personali   e'   essenziale
          qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro  coniuge,
          si accerti che  lo  stesso  non  avrebbe  prestato  il  suo
          consenso se le  avesse  esattamente  conosciute  e  purche'
          l'errore riguardi: 
              1) (Omissis). 
              2) l'esistenza di una sentenza di condanna per  delitto
          non colposo alla reclusione non inferiore  a  cinque  anni,
          salvo il caso di  intervenuta  riabilitazione  prima  della
          celebrazione del matrimonio. L'azione di  annullamento  non
          puo' essere proposta prima che  la  sentenza  sia  divenuta
          irrevocabile; 
              3)  la  dichiarazione   di   delinquenza   abituale   o
          professionale; 
              4)  la  circostanza  che  l'altro  coniuge  sia   stato
          condannato per delitti concernenti la prostituzione a  pena
          non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non puo'
          essere  proposta  prima  che  la  condanna   sia   divenuta
          irrevocabile;  
              (Omissis).». 
          Comma 13: 
              - Si riporta il testo degli articoli 162,  163,  164  e
          166 del Codice civile: 
              «Art. 162 (Forma delle convenzioni matrimoniali). -  Le
          convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per  atto
          pubblico sotto pena di nullita'. 
              La scelta del regime di separazione puo'  anche  essere
          dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. 
              Le convenzioni possono essere stipulate in ogni  tempo,
          ferme restando le disposizioni dell'art. 194. 
              Le convenzioni matrimoniali non possono essere  opposte
          ai terzi quando  a  margine  dell'atto  di  matrimonio  non
          risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante
          e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al
          secondo comma.». 
              «Art. 163 (Modifica delle convenzioni). - Le  modifiche
          delle convenzioni matrimoniali, anteriori o  successive  al
          matrimonio, non hanno effetto se  l'atto  pubblico  non  e'
          stipulato col consenso di tutte le persone che  sono  state
          parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. 
              Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con  atto
          pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce  i
          suoi  effetti   se   le   altre   parti   esprimono   anche
          successivamente il loro consenso, salva l'omologazione  del
          giudice. L'omologazione puo' essere  chiesta  da  tutte  le
          persone che  hanno  partecipato  alla  modificazione  delle
          convenzioni o dai loro eredi. 
              Le modifiche convenute e la  sentenza  di  omologazione
          hanno effetto  rispetto  ai  terzi  solo  se  ne  e'  fatta
          annotazione in margine all'atto del matrimonio. 
              L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della
          trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa  sia
          richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.». 
              «Art. 164 (Simulazione delle convenzioni matrimoniali).
          - E' consentita ai terzi la prova della  simulazione  delle
          convenzioni matrimoniali. 
              Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei
          confronti di coloro tra i quali sono intervenute,  solo  se
          fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le
          persone   che   sono   state   parti   nelle    convenzioni
          matrimoniali.». 
              «Art.  166  (Capacita'  dell'inabilitato).  -  Per   la
          validita' delle stipulazioni e delle donazioni,  fatte  nel
          contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui  contro
          il quale e' stato promosso giudizio di  inabilitazione,  e'
          necessaria l'assistenza  del  curatore  gia'  nominato.  Se
          questi non e'  stato  ancora  nominato,  si  provvede  alla
          nomina di un curatore speciale.». 
              - Si riporta la rubrica relativa alle sezioni II,  III,
          IV, V e VI del capo IV del titolo VI del  primo  libro  del
          Codice civile: 
              «Titolo VI - Del matrimonio 
              Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia 
              Sezione II - Del  fondo  patrimoniale;  Sezione  III  -
          Della  comunione  legale;  Sezione  IV  -  Della  comunione
          convenzionale; Sezione V - Del regime  di  separazione  dei
          beni; Sezione VI - Dell'impresa familiare.». 
          Comma 14: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  342-ter  del  Codice
          civile: 
              «Art. 342-ter (Contenuto degli ordini di protezione). -
          Con il decreto di cui all'art. 342-bis il giudice ordina al
          coniuge  o  convivente,   che   ha   tenuto   la   condotta
          pregiudizievole, la  cessazione  della  stessa  condotta  e
          dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o
          del convivente che ha tenuto  la  condotta  pregiudizievole
          prescrivendogli altresi', ove occorra, di  non  avvicinarsi
          ai luoghi  abitualmente  frequentati  dall'istante,  ed  in
          particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia
          d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi  congiunti
          o  di  altre  persone  ed  in  prossimita'  dei  luoghi  di
          istruzione dei figli della coppia,  salvo  che  questi  non
          debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. 
              Il  giudice  puo'  disporre,  altresi',   ove   occorra
          l'intervento dei servizi sociali del  territorio  o  di  un
          centro di mediazione familiare, nonche' delle  associazioni
          che  abbiano   come   fine   statutario   il   sostegno   e
          l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime
          di abusi  e  maltrattati;  il  pagamento  periodico  di  un
          assegno a favore delle persone conviventi che, per  effetto
          dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di
          mezzi adeguati, fissando modalita' e termini di  versamento
          e prescrivendo, se del  caso,  che  la  somma  sia  versata
          direttamente  all'avente  diritto  dal  datore  di   lavoro
          dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo  stesso
          spettante. 
              Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui  ai
          precedenti  commi,  stabilisce  la  durata  dell'ordine  di
          protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione
          dello stesso. Questa non puo' essere superiore a un anno  e
          puo' essere prorogata, su istanza  di  parte,  soltanto  se
          ricorrano  gravi   motivi   per   il   tempo   strettamente
          necessario. 
              Con  il  medesimo  decreto  il  giudice  determina   le
          modalita'  di  attuazione.  Ove   sorgano   difficolta'   o
          contestazioni in ordine all'esecuzione, lo  stesso  giudice
          provvede  con  decreto  ad  emanare  i  provvedimenti  piu'
          opportuni per l'attuazione, ivi  compreso  l'ausilio  della
          forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.». 
          Comma 17: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2118  e  2120  del
          Codice civile: 
              «Art.   2118   (Recesso   dal   contratto    a    tempo
          indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal
          contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  dando   il
          preavviso nel termine e nei  modi  stabiliti  [dalle  norme
          corporative], dagli usi o secondo equita'. 
              In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto  verso
          l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della
          retribuzione  che  sarebbe  spettata  per  il  periodo   di
          preavviso. 
              La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel
          caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
          lavoro.». 
              «Art.  2120  (Disciplina  del   trattamento   di   fine
          rapporto). - In ogni caso di  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha  diritto  ad
          un  trattamento  di  fine  rapporto.  Tale  trattamento  si
          calcola sommando per ciascun anno  di  servizio  una  quota
          pari   e   comunque   non   superiore   all'importo   della
          retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per  13,5.  La
          quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
          computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali  o
          superiori a 15 giorni. 
              Salvo diversa previsione dei  contratti  collettivi  la
          retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
          tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
          natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
          titolo non  occasionale  e  con  esclusione  di  quanto  e'
          corrisposto a titolo di rimborso spese. 
              In caso di sospensione della prestazione di lavoro  nel
          corso dell'anno per una delle cause di cui  all'art.  2110,
          nonche' in caso di sospensione totale  o  parziale  per  la
          quale sia prevista l'integrazione  salariale,  deve  essere
          computato  nella  retribuzione  di  cui  al   primo   comma
          l'equivalente  della  retribuzione  a  cui  il   lavoratore
          avrebbe avuto diritto in caso di  normale  svolgimento  del
          rapporto di lavoro. 
              Il trattamento di cui al precedente  primo  comma,  con
          esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
          su  base  composta,  al  31  dicembre  di  ogni  anno,  con
          l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
          misura fissa e dal 75 per  cento  dell'aumento  dell'indice
          dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
          impiegati,  accertato  dall'ISTAT,  rispetto  al  mese   di
          dicembre dell'anno precedente. 
              Ai fini della applicazione del tasso  di  rivalutazione
          di  cui  al  comma  precedente  per   frazioni   di   anno,
          l'incremento dell'indice ISTAT  e'  quello  risultante  nel
          mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
          di dicembre  dell'anno  precedente.  Le  frazioni  di  mese
          uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
          intero. 
              Il prestatore  di  lavoro,  con  almeno  otto  anni  di
          servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo'  chiedere,
          in costanza di rapporto di lavoro,  una  anticipazione  non
          superiore al 70  per  cento  sul  trattamento  cui  avrebbe
          diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
          richiesta. 
              Le  richieste  sono  soddisfatte  annualmente  entro  i
          limiti del 10 per cento degli  aventi  titolo,  di  cui  al
          precedente comma, e comunque del 4  per  cento  del  numero
          totale dei dipendenti. 
              La richiesta deve essere giustificata dalla  necessita'
          di: 
              a) eventuali spese sanitarie per terapie  e  interventi
          straordinari  riconosciuti   dalle   competenti   strutture
          pubbliche; 
              b) acquisto della prima casa di abitazione  per  se'  o
          per i figli, documentato con atto notarile. 
              L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
          corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti  gli
          effetti, dal trattamento di fine rapporto. 
              Nell'ipotesi   di   cui   all'art.   2122   la   stessa
          anticipazione e' detratta  dall'indennita'  prevista  dalla
          norma medesima. 
              Condizioni di miglior favore  possono  essere  previste
          dai  contratti  collettivi  o  da  patti   individuali.   I
          contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri  di
          priorita'   per   l'accoglimento   delle    richieste    di
          anticipazione.». 
          Comma 19: 
              Il Titolo XIII del primo libro del Codice civile  reca:
          «Degli alimenti». 
              - Si riporta il testo degli articoli 116, comma 1, 146,
          2647, 2653, comma 1, numero 4), e 2659 del Codice civile: 
              «Art.   116   (Matrimonio   dello    straniero    nella
          Repubblica). - Lo straniero che vuole contrarre  matrimonio
          nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello  stato
          civile  una  dichiarazione  dell'autorita'  competente  del
          proprio paese, dalla quale risulti che giusta  le  leggi  a
          cui e' sottoposto  nulla  osta  al  matrimonio  nonche'  un
          documento  attestante  la  regolarita'  del  soggiorno  nel
          territorio italiano. 
              Commi 2. e 3. (Omissis).». 
              «Art. 146 (Allontanamento dalla residenza familiare). -
          Il  diritto  all'assistenza  morale  e  materiale  previsto
          dall'art. 143 e' sospeso nei  confronti  del  coniuge  che,
          allontanatosi senza giusta causa dalla residenza  familiare
          rifiuta di tornarvi. 
              La proposizione  della  domanda  di  separazione  o  di
          annullamento  o  di  scioglimento  o  di  cessazione  degli
          effetti civili del matrimonio costituisce giusta  causa  di
          allontanamento dalla residenza familiare. 
              Il giudice puo', secondo le  circostanze,  ordinare  il
          sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella  misura
          atta a  garantire  l'adempimento  degli  obblighi  previsti
          dagli articoli 143, terzo comma, e 147.». 
              «Art.  2647  (Costituzione  del  fondo  patrimoniale  e
          separazione di beni). - Devono essere trascritti, se  hanno
          per  oggetto  beni  immobili,  la  costituzione  del  fondo
          patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che  escludono  i
          beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti  e  i
          provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti  di
          acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e)
          ed f) dell'art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi
          titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare  del
          bene escluso o che cessa di far parte della comunione. 
              Le trascrizioni previste dal  precedente  comma  devono
          essere eseguite anche relativamente ai  beni  immobili  che
          successivamente  entrano  a  far   parte   del   patrimonio
          familiare  o  risultano  esclusi  dalla  comunione  tra   i
          coniugi. 
              La  trascrizione  del  vincolo  derivante   dal   fondo
          patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita
          d'ufficio   dal   conservatore   contemporaneamente    alla
          trascrizione dell'acquisto a causa di morte.». 
              «Art.  2653  (Altre   domande   e   atti   soggetti   a
          trascrizione a diversi effetti). - Devono parimenti  essere
          trascritti: 
              1) - 2) - 3) (Omissis). 
              4) le domande di separazione degli  immobili  dotali  e
          quelle di scioglimento della comunione tra  coniugi  avente
          per oggetto beni immobili. 
              La  sentenza  che  pronunzia  la   separazione   o   lo
          scioglimento  non  ha  effetto  a  danno  dei  terzi   che,
          anteriormente  alla  trascrizione  della   domanda,   hanno
          validamente acquistato dal marito diritti relativi  a  beni
          dotali o a beni della comunione; 
              5) (Omissis).». 
              «Art. 2659 (Nota di trascrizione).  -  Chi  domanda  la
          trascrizione  di  un  atto  tra  vivi  deve  presentare  al
          conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia
          del titolo, una  nota  in  doppio  originale,  nella  quale
          devono essere indicati: 
              1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita  e
          il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il  regime
          patrimoniale delle stesse,  se  coniugate,  secondo  quanto
          risulta  da  loro  dichiarazione  resa  nel  titolo  o   da
          certificato   dell'ufficiale   di    stato    civile;    la
          denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero  di
          codice fiscale delle  persone  giuridiche,  delle  societa'
          previste dai capi II, III e  IV  del  titolo  V  del  libro
          quinto  e  delle   associazioni   non   riconosciute,   con
          l'indicazione,  per  queste  ultime  e  per   le   societa'
          semplici, anche delle  generalita'  delle  persone  che  le
          rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i  condominii
          devono   essere   indicati    l'eventuale    denominazione,
          l'ubicazione e il codice fiscale; 
              2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data
          del medesimo; 
              3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale  che  ha
          ricevuto l'atto  o  autenticato  le  firme,  o  l'autorita'
          giudiziaria che ha pronunziato la sentenza; 
              4) la  natura  e  la  situazione  dei  beni  a  cui  si
          riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art.
          2826, nonche', nel caso previsto dall'art. 2645-bis,  comma
          4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui  a
          quest'ultima disposizione. 
              Se l'acquisto,  la  rinunzia  o  la  modificazione  del
          diritto sono sottoposti a termine o  a  condizione,  se  ne
          deve  fare  menzione  nella  nota  di  trascrizione.   Tale
          menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto  si
          trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata  o  la
          condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale
          e' scaduto.». 
              - La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad
          una famiglia), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          maggio 1983, n. 133, S.O. 
          Comma 21: 
              - Si riporta la rubrica del capo III e X del titolo  I,
          del titolo II e del capo II e V-bis del titolo IV del libro
          secondo del Codice civile: 
              «TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni 
              Capo III - Dell'indegnita'; Capo X - Dei legittimari 
              TITOLO II - Delle successioni legittime 
              TITOLO IV - Della divisione 
              Capo II - Della collazione; Capo V-bis. - Del patto  di
          famiglia.». 
          Comma 23: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, numero 1)  e  numero
          2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970,
          n.  898  (Disciplina   dei   casi   di   scioglimento   del
          matrimonio): 
              «Art. 3 - 1. Lo  scioglimento  o  la  cessazione  degli
          effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da  uno
          dei coniugi: 
                1)  quando,  dopo  la  celebrazione  del  matrimonio,
          l'altro coniuge e' stato condannato, con  sentenza  passata
          in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: 
              a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore  ad  anni
          quindici, anche con piu' sentenze, per uno o  piu'  delitti
          non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per
          motivi di particolare valore morale e sociale; 
              b) a qualsiasi pena detentiva per  il  delitto  di  cui
          all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui
          agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero
          per induzione, costrizione, sfruttamento o  favoreggiamento
          della prostituzione; 
              c) a qualsiasi  pena  per  omicidio  volontario  di  un
          figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di
          un figlio; 
              d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne,
          per i delitti  di  cui  all'art.  582,  quando  ricorra  la
          circostanza aggravante di cui al  secondo  comma  dell'art.
          583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice  penale,  in
          danno del coniuge o di un figlio. 
              Nelle ipotesi  previste  alla  lettera  d)  il  giudice
          competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti  civili  del  matrimonio  accerta,  anche  in
          considerazione del comportamento successivo del  convenuto,
          la  di  lui  inidoneita'  a  mantenere  o  ricostituire  la
          convivenza familiare. 
              Per tutte le ipotesi previste nel n.  1)  del  presente
          articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che  sia
          stato condannato per concorso nel reato  ovvero  quando  la
          convivenza coniugale e' ripresa; 
                2) nei casi in cui: 
              a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di
          mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del
          numero  1)  del  presente  articolo,  quando   il   giudice
          competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio  accerta  l'inidoneita'
          del convenuto a  mantenere  o  ricostituire  la  convivenza
          familiare; 
              b) (Omissis); 
              c)  il  procedimento  penale  promosso  per  i  delitti
          previsti dalle lettere b) e  c)  del  n.  1)  del  presente
          articolo  si  e'  concluso  con  sentenza  di  non  doversi
          procedere per  estinzione  del  reato,  quando  il  giudice
          competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio ritiene che  nei  fatti
          commessi  sussistano  gli   elementi   costitutivi   e   le
          condizioni di punibilita' dei delitti stessi; 
              d) il procedimento penale per incesto  si  e'  concluso
          con  sentenza  di  proscioglimento  o  di  assoluzione  che
          dichiari non punibile il fatto  per  mancanze  di  pubblico
          scandalo; 
              e) l'altro coniuge, cittadino  straniero,  ha  ottenuto
          all'estero l'annullamento o lo scioglimento del  matrimonio
          o ha contratto all'estero nuovo matrimonio; 
              f) - g) (Omissis).». 
          Comma 25: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 5, commi 1 e da
          5 a 11, degli articoli 8, 9,  9-bis,  10,  12-bis,  12-ter,
          12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della citata  legge  1°
          dicembre 1970, n. 898: 
              «Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o
          la  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  si
          propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune
          dei coniugi ovvero,  in  mancanza,  del  luogo  in  cui  il
          coniuge convenuto ha  residenza  o  domicilio.  Qualora  il
          coniuge  convenuto  sia  residente  all'estero  o   risulti
          irreperibile, la domanda si propone al tribunale del  luogo
          di residenza o di domicilio  del  ricorrente  e,  se  anche
          questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della
          Repubblica. La domanda congiunta puo'  essere  proposta  al
          tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno  o
          dell'altro coniuge. 
              2.  La  domanda  si  propone  con  ricorso,  che   deve
          contenere l'esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  di
          diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio
          o di  cessazione  degli  effetti  civili  dello  stesso  e'
          fondata. 
              3.  Del  ricorso  il  cancelliere   da'   comunicazione
          all'ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo   dove   il
          matrimonio  fu  trascritto  per  l'annotazione   in   calce
          all'atto. 
              4. Nel ricorso  deve  essere  indicata  l'esistenza  di
          figli di entrambi i coniugi. 
              5. Il  presidente  del  tribunale,  nei  cinque  giorni
          successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la
          data di comparizione dei coniugi davanti a  se',  che  deve
          avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso,  il
          termine per la notificazione del ricorso e del  decreto  ed
          il termine entro cui il coniuge convenuto  puo'  depositare
          memoria difensiva e  documenti.  Il  presidente  nomina  un
          curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente  o
          legalmente incapace. 
              6. Al ricorso  e  alla  prima  memoria  difensiva  sono
          allegate    le    ultime    dichiarazioni    dei    redditi
          rispettivamente presentate. 
              7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del
          tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e
          con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente  non  si
          presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se  non  si
          presenta il coniuge convenuto, il presidente  puo'  fissare
          un nuovo giorno  per  la  comparizione,  ordinando  che  la
          notificazione del ricorso e del decreto gli sia  rinnovata.
          All'udienza di comparizione, il presidente deve  sentire  i
          coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di
          conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il  presidente  fa
          redigere processo verbale della conciliazione. 
              8. Se  la  conciliazione  non  riesce,  il  presidente,
          sentiti  i  coniugi  e  i  rispettivi  difensori   nonche',
          disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli
          anni dodici  e  anche  di  eta'  inferiore  ove  capace  di
          discernimento,  da',  anche  d'ufficio,  con  ordinanza   i
          provvedimenti temporanei e  urgenti  che  reputa  opportuni
          nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice
          istruttore e fissa l'udienza di comparizione e  trattazione
          dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede,
          se il coniuge convenuto non compare, sentito il  ricorrente
          e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo'  essere
          revocata o modificata dal giudice  istruttore.  Si  applica
          l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del  codice  di
          procedura civile. 
              9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro
          cui la stessa  deve  essere  notificata  al  convenuto  non
          comparso,  e  quella   dell'udienza   di   comparizione   e
          trattazione devono intercorrere i termini di  cui  all'art.
          163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta'. 
              10. Con l'ordinanza di cui al comma  8,  il  presidente
          assegna altresi' termine al ricorrente per il  deposito  in
          cancelleria di  memoria  integrativa,  che  deve  avere  il
          contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2),  3),
          4), 5) e 6), del codice di procedura civile  e  termine  al
          convenuto per la costituzione in giudizio  ai  sensi  degli
          articoli 166 e 167, primo e  secondo  comma,  dello  stesso
          codice  nonche'  per  la   proposizione   delle   eccezioni
          processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
          L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto  che
          la  costituzione  oltre  il  suddetto  termine  implica  le
          decadenze di cui  all'art.  167  del  codice  di  procedura
          civile e che oltre il  termine  stesso  non  potranno  piu'
          essere proposte le eccezioni processuali e  di  merito  non
          rilevabili d'ufficio. 
              11.  All'udienza  davanti  al  giudice  istruttore   si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 180  e  183,
          commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo,  del
          codice di procedura civile. Si applica altresi' l'art.  184
          del medesimo codice. 
              12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la
          determinazione dell'assegno, il tribunale  emette  sentenza
          non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione
          degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale  sentenza
          e' ammesso solo  appello  immediato.  Appena  formatosi  il
          giudicato, si applica la previsione di cui all'art. 10. 
              13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva,  il
          tribunale, emettendo  la  sentenza  che  dispone  l'obbligo
          della somministrazione dell'assegno, puo' disporre che tale
          obbligo produca effetti fin dal momento della domanda. 
              14. Per la parte relativa ai  provvedimenti  di  natura
          economica la sentenza di primo  grado  e'  provvisoriamente
          esecutiva. 
              15. L'appello e' deciso in camera di consiglio. 
              16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento  o
          di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  che
          indichi anche compiutamente  le  condizioni  inerenti  alla
          prole e ai rapporti economici, e' proposta con  ricorso  al
          tribunale in camera di consiglio. Il tribunale,  sentiti  i
          coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge  e
          valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse  dei
          figli, decide con sentenza. Qualora  il  tribunale  ravvisi
          che le condizioni relative ai figli sono in  contrasto  con
          gli interessi degli stessi, si applica la procedura di  cui
          al comma 8.». 
              «Art. 5. - 1. Il Tribunale  adito,  in  contraddittorio
          delle parti e con l'intervento  obbligatorio  del  pubblico
          ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di  cui
          all'art. 3, pronuncia con sentenza  lo  scioglimento  o  la
          cessazione degli effetti civili del  matrimonio  ed  ordina
          all'ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo  ove  venne
          trascritto il  matrimonio  di  procedere  alla  annotazione
          della sentenza. 
              Commi da 2. a 4. (Omissis). 
              5. La sentenza e' impugnabile da ciascuna delle  parti.
          Il pubblico ministero puo' ai sensi dell'art. 72 del codice
          di procedura civile,  proporre  impugnazione  limitatamente
          agli interessi patrimoniali dei figli minori  o  legalmente
          incapaci. 
              6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento  o  la
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   il
          Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
          ragioni  della  decisione,  del  contributo  personale   ed
          economico dato da ciascuno  alla  conduzione  familiare  ed
          alla formazione del patrimonio  di  ciascuno  o  di  quello
          comune,  del  reddito  di  entrambi,  e  valutati  tutti  i
          suddetti  elementi  anche  in  rapporto  alla  durata   del
          matrimonio,   dispone   l'obbligo   per   un   coniuge   di
          somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
          quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati  o  comunque  non
          puo' procurarseli per ragioni oggettive. 
              7. La sentenza deve  stabilire  anche  un  criterio  di
          adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento
          agli indici di svalutazione monetaria. Il  Tribunale  puo',
          in caso di palese iniquita', escludere  la  previsione  con
          motivata decisione. 
              8.  Su  accordo  delle  parti  la  corresponsione  puo'
          avvenire in unica soluzione ove questa  sia  ritenuta  equa
          dal Tribunale. In tal caso non puo' essere proposta  alcuna
          successiva domanda di contenuto economico. 
              9.  I  coniugi   devono   presentare   all'udienza   di
          comparizione  avanti  al  presidente   del   Tribunale   la
          dichiarazione personale dei redditi e  ogni  documentazione
          relativa ai loro redditi e al loro patrimonio  personale  e
          comune. In  caso  di  contestazioni  il  Tribunale  dispone
          indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore
          di vita,  valendosi,  se  del  caso,  anche  della  polizia
          tributaria. 
              10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno  cessa  se
          il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove
          nozze. 
              11.  Il  coniuge,  al  quale  non  spetti  l'assistenza
          sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto  nei
          confronti  dell'ente  mutualistico  da  cui  sia  assistito
          l'altro coniuge. Il diritto si estingue  se  egli  passa  a
          nuove nozze.». 
              «Art.  8.  -  1.  Il   Tribunale   che   pronuncia   lo
          scioglimento o  la  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio puo' imporre all'obbligato  di  prestare  idonea
          garanzia reale o personale se esiste il pericolo  che  egli
          possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui  agli
          articoli 5 e 6. 
              2. La  sentenza  costituisce  titolo  per  l'iscrizione
          dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del  codice
          civile. 
              3. Il coniuge cui spetta  la  corresponsione  periodica
          dell'assegno,  dopo  la  costituzione  in  mora   a   mezzo
          raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   del   coniuge
          obbligato e inadempiente per un periodo  di  almeno  trenta
          giorni,  puo'  notificare  il  provvedimento  in   cui   e'
          stabilita  la  misura  dell'assegno  ai  terzi   tenuti   a
          corrispondere periodicamente somme  di  denaro  al  coniuge
          obbligato con l'invito a versargli  direttamente  le  somme
          dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. 
              4.  Ove  il  terzo  cui   sia   stato   notificato   il
          provvedimento non adempia, il coniuge creditore  ha  azione
          diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle
          somme dovutegli quale  assegno  di  mantenimento  ai  sensi
          degli articoli 5 e 6. 
              5.  Qualora  il  credito  del  coniuge  obbligato   nei
          confronti dei suddetti terzi sia stato  gia'  pignorato  al
          momento  della  notificazione,  all'assegnazione   e   alla
          ripartizione delle somme  fra  il  coniuge  cui  spetta  la
          corresponsione   periodica   dell'assegno,   il   creditore
          procedente  e  i  creditori  intervenuti   nell'esecuzione,
          provvede il giudice dell'esecuzione. 
              6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art.  1  del
          testo  unico  delle  leggi  concernenti  il  sequestro,  il
          pignoramento  e  la  cessione  degli  stipendi,  salari   e
          pensioni dei dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
          gennaio 1950, n. 180, nonche'  gli  altri  enti  datori  di
          lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui  e'
          stabilita  la  misura  dell'assegno  e  l'invito  a  pagare
          direttamente  al  coniuge  cui  spetta  la   corresponsione
          periodica, non possono  versare  a  quest'ultimo  oltre  la
          meta' delle somme dovute al coniuge obbligato,  comprensive
          anche degli assegni e degli emolumenti accessori. 
              7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le
          ragioni  del  creditore  in  ordine  all'adempimento  degli
          obblighi  di  cui  agli  articoli  5  e  6,  su   richiesta
          dell'avente diritto, il giudice puo' disporre il  sequestro
          dei beni del coniuge obbligato a  somministrare  l'assegno.
          Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione
          dell'assegno di cui al precedente  comma  sono  soggette  a
          sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della  meta'
          per il soddisfacimento dell'assegno periodico di  cui  agli
          articoli 5 e 6.». 
              «Art. 9. - 1. Qualora sopravvengono giustificati motivi
          dopo  la  sentenza  che  pronuncia  lo  scioglimento  o  la
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   il
          Tribunale, in camera di consiglio e,  per  i  provvedimenti
          relativi ai  figli,  con  la  partecipazione  del  pubblico
          ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione
          delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di
          quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi
          da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6. 
              2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di  un
          coniuge superstite avente i requisiti per  la  pensione  di
          reversibilita', il  coniuge  rispetto  al  quale  e'  stata
          pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione  degli
          effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato  a
          nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno  ai  sensi
          dell'art. 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il
          rapporto da cui trae origine il  trattamento  pensionistico
          sia anteriore alla sentenza. 
              3.  Qualora  esista  un  coniuge  superstite  avente  i
          requisiti per la  pensione  di  reversibilita',  una  quota
          della pensione e degli altri assegni a questi spettanti  e'
          attribuita dal Tribunale, tenendo conto  della  durata  del
          rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata
          la sentenza di scioglimento o di cessazione  degli  effetti
          civili del matrimonio e che sia  titolare  dell'assegno  di
          cui all'art. 5. Se  in  tale  condizione  si  trovano  piu'
          persone, il Tribunale provvede a  ripartire  fra  tutti  la
          pensione e gli altri assegni, nonche'  a  ripartire  tra  i
          restanti le quote  attribuite  a  chi  sia  successivamente
          morto o passato a nuove nozze. 
              4.  Restano   fermi,   nei   limiti   stabiliti   dalla
          legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori
          o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'. 
              5. Alle domande  giudiziali  dirette  al  conseguimento
          della pensione di reversibilita' o di parte  di  essa  deve
          essere allegato un atto notorio, ai  sensi  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti  gli  aventi
          diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la  domanda
          non pregiudica la tutela, nei  confronti  dei  beneficiari,
          degli   aventi   diritto   pretermessi,   salva    comunque
          l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni
          mendaci.». 
              «Art.  9-bis.  -  1.  A  colui  al   quale   e'   stato
          riconosciuto il diritto alla  corresponsione  periodica  di
          somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato
          di bisogno, il Tribunale, dopo il  decesso  dell'obbligato,
          puo' attribuire un assegno periodico a carico dell'eredita'
          tenendo conto dell'importo di quelle somme,  della  entita'
          del bisogno,  dell'eventuale  pensione  di  reversibilita',
          delle sostanze ereditarie,  del  numero  e  della  qualita'
          degli eredi e delle loro condizioni  economiche.  L'assegno
          non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti  dall'art.
          5 sono stati soddisfatti in unica soluzione. 
              2.   Su   accordo   delle   parti   la   corresponsione
          dell'assegno puo' avvenire in unica soluzione.  Il  diritto
          all'assegno si estingue se il beneficiario  passa  a  nuove
          nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga
          lo  stato  di  bisogno  l'assegno  puo'  essere  nuovamente
          attribuito.». 
              «Art.  10.  -  1.  La   sentenza   che   pronuncia   lo
          scioglimento o  la  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio, quando sia passata in  giudicato,  deve  essere
          trasmessa in copia autentica, a cura  del  cancelliere  del
          tribunale o della  Corte  che  l'ha  emessa,  all'ufficiale
          dello stato civile del  comune  in  cui  il  matrimonio  fu
          trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di
          cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. 
              2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili
          del  matrimonio,  pronunciati  nei   casi   rispettivamente
          previsti dagli articoli 1 e 2 della presente  legge,  hanno
          efficacia,  a  tutti  gli  effetti   civili,   dal   giorno
          dell'annotazione della sentenza.». 
              «Art. 12-bis. - 1. Il coniuge  nei  cui  confronti  sia
          stata pronunciata sentenza di scioglimento o di  cessazione
          degli effetti civili del  matrimonio  ha  diritto,  se  non
          passato a nuove nozze e in quanto sia titolare  di  assegno
          ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennita' di
          fine rapporto percepita dall'altro coniuge  all'atto  della
          cessazione del rapporto di  lavoro  anche  se  l'indennita'
          viene a maturare dopo la sentenza. 
              2. Tale percentuale  e'  pari  al  quaranta  per  cento
          dell'indennita' totale  riferibile  agli  anni  in  cui  il
          rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio.». 
              «Art. 12-ter. - 1. In  caso  di  genitori  rispetto  ai
          quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento  o  di
          cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione
          di reversibilita' spettante ad essi  per  la  morte  di  un
          figlio  deceduto  per  fatti  di  servizio  e'   attribuita
          automaticamente  dall'ente  erogante  in  parti  eguali   a
          ciascun genitore. 
              2. Alla morte di uno dei genitori, la  quota  parte  di
          pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro. 
              3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta
          sentenza, per la pensione di  reversibilita'  spettante  al
          genitore del dante causa secondo  le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 83 e 87  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.». 
              «Art. 12-quater. - 1. Per le cause relative ai  diritti
          di obbligazione di cui alla presente  legge  e'  competente
          anche il giudice del luogo  in  cui  deve  essere  eseguita
          l'obbligazione dedotta in giudizio.». 
              «Art. 12-quinquies. - 1.  Allo  straniero,  coniuge  di
          cittadina  italiana,  la  legge  nazionale  del  quale  non
          disciplina lo scioglimento o la  cessazione  degli  effetti
          civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di  cui
          alla presente legge.». 
              «Art.  12-sexies.  -  1.  Al  coniuge  che  si  sottrae
          all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto  a  norma
          degli articoli 5 e 6 della presente legge si  applicano  le
          pene previste dall'art. 570 del codice penale. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi  e  dei
          decreti della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.». 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  6  e  12  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure
          urgenti di degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi
          per la definizione dell'arretrato in  materia  di  processo
          civile): 
              «Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o
          piu' avvocati per le soluzioni consensuali  di  separazione
          personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   o   di
          scioglimento del matrimonio, di modifica  delle  condizioni
          di separazione o di  divorzio).  -  1.  La  convenzione  di
          negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo'
          essere conclusa tra coniugi  al  fine  di  raggiungere  una
          soluzione  consensuale   di   separazione   personale,   di
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di
          scioglimento del matrimonio nei casi  di  cui  all'art.  3,
          primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre
          1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle
          condizioni di separazione o di divorzio. 
              2. In mancanza di figli minori,  di  figli  maggiorenni
          incapaci o portatori di handicap grave ai  sensi  dell'art.
          3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  ovvero
          economicamente non autosufficienti, l'accordo  raggiunto  a
          seguito  di  convenzione  di  negoziazione   assistita   e'
          trasmesso  al  procuratore  della  Repubblica   presso   il
          tribunale  competente  il   quale,   quando   non   ravvisa
          irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per  gli
          adempimenti ai sensi del comma  3.  In  presenza  di  figli
          minori,  di  figli  maggiorenni  incapaci  o  portatori  di
          handicap grave ovvero economicamente  non  autosufficienti,
          l'accordo   raggiunto   a   seguito   di   convenzione   di
          negoziazione  assistita  deve  essere  trasmesso  entro  il
          termine di dieci giorni  al  procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale competente, il  quale,  quando  ritiene
          che  l'accordo  risponde  all'interesse   dei   figli,   lo
          autorizza.  Quando  ritiene  che  l'accordo  non   risponde
          all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo
          trasmette,  entro  cinque   giorni,   al   presidente   del
          tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni,  la
          comparizione  delle  parti  e   provvede   senza   ritardo.
          All'accordo autorizzato si applica il comma 3. 
              3. L'accordo  raggiunto  a  seguito  della  convenzione
          produce  gli  effetti  e  tiene  luogo  dei   provvedimenti
          giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma  1,  i
          procedimenti di separazione personale, di cessazione  degli
          effetti  civili  del  matrimonio,   di   scioglimento   del
          matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione  o
          di divorzio. Nell'accordo si  da'  atto  che  gli  avvocati
          hanno tentato di conciliare le parti e le  hanno  informate
          della possibilita' di esperire la  mediazione  familiare  e
          che gli avvocati hanno informato le  parti  dell'importanza
          per il minore di trascorrere tempi  adeguati  con  ciascuno
          dei  genitori.  L'avvocato  della  parte  e'  obbligato   a
          trasmettere,   entro   il   termine   di   dieci    giorni,
          all'ufficiale dello stato  civile  del  Comune  in  cui  il
          matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata
          dallo stesso, dell'accordo munito delle  certificazioni  di
          cui all'art. 5. 
              4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma  3,
          terzo periodo,  e'  applicata  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.  Alla  irrogazione
          della sanzione di cui al periodo che precede e'  competente
          il Comune in cui  devono  essere  eseguite  le  annotazioni
          previste dall'art. 69  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
              5.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   3
          novembre  2000,  n.  396,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'art. 49,  comma  1,  dopo  la  lettera  g)  e'
          inserita la seguente: 
              «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di  convenzione
          di negoziazione assistita da uno  o  piu'  avvocati  ovvero
          autorizzati, conclusi tra coniugi al  fine  di  raggiungere
          una  soluzione  consensuale  di  cessazione  degli  effetti
          civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»; 
                b) all'art. 63,  comma  2,  dopo  la  lettera  h)  e'
          aggiunta la seguente: 
              «h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di  convenzione
          di negoziazione assistita da uno o piu'  avvocati  conclusi
          tra  coniugi  al  fine   di   raggiungere   una   soluzione
          consensuale di separazione personale, di  cessazione  degli
          effetti  civili  del  matrimonio,   di   scioglimento   del
          matrimonio,  nonche'  di  modifica  delle   condizioni   di
          separazione o di divorzio»; 
                c) all'art. 69,  comma  1,  dopo  la  lettera  d)  e'
          inserita la seguente: 
              «d-bis)  degli   accordi   raggiunti   a   seguito   di
          convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o   piu'
          avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi  al  fine
          di raggiungere una  soluzione  consensuale  di  separazione
          personale,  di  cessazione   degli   effetti   civili   del
          matrimonio, di scioglimento del matrimonio;»». 
              «Art. 12 (Separazione consensuale, richiesta  congiunta
          di scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del
          matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o  di
          divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile). - 1.  I
          coniugi  possono  concludere,  innanzi  al  sindaco,  quale
          ufficiale dello  stato  civile  a  norma  dell'art.  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
          396, del comune di residenza di uno di loro  o  del  comune
          presso cui e' iscritto o trascritto l'atto  di  matrimonio,
          con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo  di
          separazione personale ovvero, nei casi di cui  all'art.  3,
          primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre
          1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti
          civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni
          di separazione o di divorzio. 
              2. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni
          incapaci o portatori di handicap grave ai  sensi  dell'art.
          3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  ovvero
          economicamente non autosufficienti. 
              3. L'ufficiale dello stato civile  riceve  da  ciascuna
          delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa  di
          un avvocato, la dichiarazione che esse  vogliono  separarsi
          ovvero far cessare gli  effetti  civili  del  matrimonio  o
          ottenerne lo scioglimento secondo condizioni  tra  di  esse
          concordate. Allo stesso modo si  procede  per  la  modifica
          delle condizioni di separazione o  di  divorzio.  L'accordo
          non puo' contenere  patti  di  trasferimento  patrimoniale.
          L'atto contenente l'accordo  e'  compilato  e  sottoscritto
          immediatamente dopo il ricevimento delle  dichiarazioni  di
          cui  al  presente  comma.   L'accordo   tiene   luogo   dei
          provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi  di  cui
          al comma 1, i procedimenti  di  separazione  personale,  di
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di
          scioglimento del matrimonio e di modifica delle  condizioni
          di separazione o di divorzio. Nei soli casi di  separazione
          personale, ovvero di cessazione degli  effetti  civili  del
          matrimonio  o  di  scioglimento  del   matrimonio   secondo
          condizioni  concordate,  l'ufficiale  dello  stato  civile,
          quando riceve le dichiarazioni dei  coniugi,  li  invita  a
          comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni  dalla
          ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini  degli
          adempimenti di cui al  comma  5.  La  mancata  comparizione
          equivale a mancata conferma dell'accordo. 
              4. All'art. 3, al secondo capoverso  della  lettera  b)
          del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre  1970,
          n. 898, dopo le parole "trasformato  in  consensuale"  sono
          aggiunte le seguenti:  ",  ovvero  dalla  data  certificata
          nell'accordo  di  separazione  raggiunto   a   seguito   di
          convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero
          dalla data dell'atto contenente  l'accordo  di  separazione
          concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.". 
              5.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   3
          novembre  2000,  n.  396   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'art. 49, comma 1, dopo  la  lettera  g-bis),  e'
          aggiunta  la  seguente  lettera:  "g-ter)  gli  accordi  di
          scioglimento o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile"; 
              b) all'art.  63,  comma  1,  dopo  la  lettera  g),  e'
          aggiunta  la  seguente  lettera:  "g-ter)  gli  accordi  di
          separazione personale,  di  scioglimento  o  di  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale
          dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di
          separazione o di divorzio"; 
              c) all'art. 69, comma 1, dopo  la  lettera  d-bis),  e'
          aggiunta la seguente  lettera:  "d-ter)  degli  accordi  di
          separazione personale,  di  scioglimento  o  di  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale
          dello stato civile". 
              6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno  1962,
          n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali  inserire  il
          seguente punto: "11-bis) Il diritto  fisso  da  esigere  da
          parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di
          separazione  personale,  ovvero  di   scioglimento   o   di
          cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche'  di
          modifica delle condizioni di  separazione  o  di  divorzio,
          ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo'
          essere stabilito in misura superiore all'imposta  fissa  di
          bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'art.
          4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.". 
              7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal trentesimo giorno successivo  all'entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.». 
          Comma 32: 
              - Si riporta il testo dell'art. 86 del  Codice  civile,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 86 (Liberta' di  stato).  -  Non  puo'  contrarre
          matrimonio chi e' vincolato da un matrimonio o da un'unione
          civile tra persone dello stesso sesso precedente.». 
          Comma 33: 
              - Si riporta il testo dell'art. 124 del Codice  civile,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 124 (Vincolo  di  precedente  matrimonio).  -  Il
          coniuge puo' in qualunque tempo impugnare il  matrimonio  o
          l'unione civile tra persone dello stesso  sesso  dell'altro
          coniuge; se si oppone la  nullita'  del  primo  matrimonio,
          tale questione deve essere preventivamente giudicata.». 
          Comma 37: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 13,  comma  1,
          lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica  30
          maggio 1989, n. 223  (Approvazione  del  nuovo  regolamento
          anagrafico della popolazione residente): 
              «Art.  4  (Famiglia  anagrafica).  -  1.  Agli  effetti
          anagrafici per famiglia si intende un  insieme  di  persone
          legate da  vincoli  di  matrimonio,  parentela,  affinita',
          adozione, tutela o  da  vincoli  affettivi,  coabitanti  ed
          aventi dimora abituale nello stesso comune. 
              2. Una famiglia anagrafica puo'  essere  costituita  da
          una sola persona.». 
              «Art.  13  (Dichiarazioni   anagrafiche).   -   1.   Le
          dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai  responsabili  di
          cui  all'art.  6  del  presente  regolamento  concernono  i
          seguenti fatti: 
              a) (Omissis); 
              b)  costituzione  di  nuova   famiglia   o   di   nuova
          convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione
          della famiglia o della convivenza; 
              (Omissis).». 
          Comma 42: 
              - Si riporta il testo dell'art. 337-sexies  del  Codice
          civile: 
              «Art. 337-sexies (Assegnazione della casa  familiare  e
          prescrizioni in tema di residenza). -  Il  godimento  della
          casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto
          dell'interesse  dei  figli.  Dell'assegnazione  il  giudice
          tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra  i
          genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'.  Il
          diritto al godimento della casa familiare  viene  meno  nel
          caso che  l'assegnatario  non  abiti  o  cessi  di  abitare
          stabilmente nella casa familiare o conviva  more  uxorio  o
          contragga   nuovo   matrimonio.   Il    provvedimento    di
          assegnazione  e  quello  di  revoca  sono  trascrivibili  e
          opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643. 
              In presenza di figli minori, ciascuno dei  genitori  e'
          obbligato  a  comunicare  all'altro,   entro   il   termine
          perentorio di  trenta  giorni,  l'avvenuto  cambiamento  di
          residenza o di domicilio. La mancata comunicazione  obbliga
          al risarcimento  del  danno  eventualmente  verificatosi  a
          carico del coniuge  o  dei  figli  per  la  difficolta'  di
          reperire il soggetto.». 
          Comma 47: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  712  del  Codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 712 (Forma  della  domanda).  -  La  domanda  per
          interdizione  o  inabilitazione  si  propone  con   ricorso
          diretto  al  tribunale  del  luogo  dove  la  persona   nei
          confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio. 
              Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la
          domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome  e  il
          cognome e la residenza del  coniuge  o  del  convivente  di
          fatto, dei parenti entro  il  quarto  grado,  degli  affini
          entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore
          dell'interdicendo o dell'inabilitando.». 
          Comma 48: 
              - Si riporta il testo dell'art. 404 del Codice civile: 
              «Art. 404 (Amministrazione di sostegno). -  La  persona
          che,  per  effetto  di  una  infermita'   ovvero   di   una
          menomazione   fisica   o   psichica,   si    trova    nella
          impossibilita', anche parziale o temporanea, di  provvedere
          ai  propri  interessi,  puo'   essere   assistita   da   un
          amministratore di sostegno, nominato dal  giudice  tutelare
          del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.». 
          Comma 52: 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 7  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.
          223: 
              «Art. 5 (Convivenza  anagrafica).  -  1.  Agli  effetti
          anagrafici per convivenza s'intende un insieme  di  persone
          normalmente coabitanti per motivi religiosi,  di  cura,  di
          assistenza, militari,  di  pena  e  simili,  aventi  dimora
          abituale nello stesso comune. 
              2. Le persone addette alla convivenza  per  ragioni  di
          impiego o di lavoro, se  vi  convivono  abitualmente,  sono
          considerate   membri   della   convivenza,   purche'    non
          costituiscano famiglie a se stanti. 
              3. Le persone ospitate anche abitualmente in  alberghi,
          locande, pensioni e  simili  non  costituiscono  convivenza
          anagrafica.». 
              «Art.  7  (Iscrizioni  anagrafiche).-  1.  L'iscrizione
          nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: 
              a) per nascita,  presso  il  comune  di  residenza  dei
          genitori o  presso  il  comune  di  residenza  della  madre
          qualora i genitori risultino residenti in  comuni  diversi,
          ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune  ove  e'
          residente la persona o la convivenza cui il nato  e'  stato
          affidato; 
              b) per esistenza giudizialmente dichiarata; 
              c)   per   trasferimento   di   residenza   dall'estero
          dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure  accertato
          secondo quanto e'  disposto  dall'art.  15,  comma  1,  del
          presente regolamento, anche tenuto conto delle  particolari
          disposizioni relative alle persone senza  fissa  dimora  di
          cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre  1954,
          n. 1228, nonche' per mancanza di precedente iscrizione. 
              2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e
          successivamente  ricomparse  devesi   procedere   a   nuova
          iscrizione anagrafica. 
              3. Gli stranieri iscritti in anagrafe  hanno  l'obbligo
          di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione  di
          dimora abituale nel comune  di  residenza,  entro  sessanta
          giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal
          permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione
          nella fase di rinnovo del permesso di  soggiorno.  Per  gli
          stranieri muniti di carta di soggiorno,  il  rinnovo  della
          dichiarazione  di  dimora  abituale  e'  effettuato   entro
          sessanta giorni  dal  rinnovo  della  carta  di  soggiorno.
          L'ufficiale di anagrafe aggiornera'  la  scheda  anagrafica
          dello straniero, dandone comunicazione al questore. 
              4. Il registro di cui all'art. 2, comma  quinto,  della
          legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e'  tenuto  dal  Ministero
          dell'interno presso la prefettura di Roma.  Il  funzionario
          incaricato della tenuta di tale registro ha i  poteri  e  i
          doveri dell'ufficiale di anagrafe.». 
          Comma 55: 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
          Comma 57: 
              - Si riporta il testo dell'art. 88 del Codice civile: 
              «Art. 88 (Delitto). - Non possono contrarre  matrimonio
          tra loro le persone delle quali l'una e'  stata  condannata
          per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. 
              Se ebbe luogo soltanto  rinvio  a  giudizio  ovvero  fu
          ordinata  la  cattura,  si  sospende  la  celebrazione  del
          matrimonio fino a quando non  e'  pronunziata  sentenza  di
          proscioglimento.». 
          Comma 64: 
              - La legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del  sistema
          italiano di diritto internazionale privato), e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1995, n. 128, S.O. 
          Comma 65: 
              - Si riporta il testo degli articoli 433 e  438,  comma
          2, del Codice civile: 
              «Art.  433  (Persone  obbligate).  -   All'obbligo   di
          prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 
              1) il coniuge; 
              2) i figli, anche adottivi,  e,  in  loro  mancanza,  i
          discendenti prossimi; 
              3) i genitori  e,  in  loro  mancanza,  gli  ascendenti
          prossimi; gli adottanti; 
              4) i generi e le nuore; 
              5) il suocero e la suocera; 
              6) i fratelli e le sorelle germani o  unilaterali,  con
          precedenza dei germani sugli unilaterali.». 
              «Art. 438 (Misura degli alimenti). - 1. (Omissis). 
              Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno
          di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve
          somministrarli. Non devono  tuttavia  superare  quanto  sia
          necessario  per  la  vita  dell'alimentando,  avuto   pero'
          riguardo alla sua posizione sociale. 
              3. (Omissis).». 
          Comma 66: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - Commi da 1. a 4. (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
          Comma 67: 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  12,  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).  -  Commi
          da 1. a 11. (Omissis). 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 
              Commi 13. e 14. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  21,  comma  5,  della
          citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «Art. 21 (Bilancio di previsione). - Commi da 1.  a  4.
          (Omissis). 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
              a) spese non rimodulabili; 
              b) spese rimodulabili. 
              Commi da 6. a 18. (Omissis).».

Legge Cirinnà

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze